PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari).

      1. All'articolo 1158 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dell'ipotesi di cui al secondo comma»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, si acquistano in virtù del possesso continuato per trenta anni».

Art. 2.
(Usucapione decennale o ventennale).

      1. All'articolo 1159 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e col decorso di venti anni qualora la proprietà e gli altri diritti reali di godimento siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero»;

          b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ventennale».

Art. 3.
(Usucapione speciale per la proprietà rurale).

      1. Al primo comma dell'articolo 1159-bis del codice civile sono aggiunte, in fine,

 

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le seguenti parole: «o per venticinque anni qualora la proprietà e gli altri diritti reali di godimento siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero».

Art. 4.
(Usucapione dei beni mobili).

      1. All'articolo 1161 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «in virtù del possesso continuato per dieci anni» sono inserite le seguenti: «ovvero per venti anni quando la proprietà e gli altri diritti reali di godimento siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero»;

          b) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «quando la proprietà e gli altri diritti reali di godimento siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti in Italia ovvero con il decorso di trenta anni quando siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero».

Art. 5.
(Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso).

      1. Al primo comma dell'articolo 1167 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per sei mesi, qualora la proprietà e gli altri diritti reali di godimento siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero».